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Sez. 3, Sentenza n. 701 del 19/01/2004 (Rv. 569482 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Decorrenza del termine - Dal verificarsi del fatto dannoso - Fattispecie in tema di invalidità permanente derivante da malattia.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569482-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952, terzo comma, cod. civ. con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 cod. civ., va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)