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Sez. 3, Sentenza n. 2589 del 28/07/1972 (Rv. 360119 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNI EVITABILI DAL CREDITORE - ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO - LIMITI - ADEMPIMENTO DI INGIUSTA PRETESA DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360119-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNI EVITABILI DAL CREDITORE - ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO - LIMITI - ADEMPIMENTO DI INGIUSTA PRETESA DEL DEBITORE.*

La norma dell'art 1227 cod civ, - secondo la quale il risarcimento non e dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - non e applicabile nell'ipotesi in cui il creditore, per evitare il danno, debba assoggettarsi all'ingiusta pretesa del debitore, in quanto l'Obbligo di usare l'ordinaria diligenza, posto dalla suddetta norma a carico del creditore non puo essere inteso sino al punto di imporre l'adempimento di una prestazione non dovuta. (V 958'70, mass n 346413; 2404'68, mass n 334777; 2108'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)