Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 10/07/1968 (Rv. 334777 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI ASSOGGETTARSI AD UN'ATTIVITA ABNORME O PIU ONEROSA DI QUELLA RICHIESTA DALL'ORDINARIA DILIGENZA - ESCLUSIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2116 COD.CIV..*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI ASSOGGETTARSI AD UN'ATTIVITA ABNORME O PIU ONEROSA DI QUELLA RICHIESTA DALL'ORDINARIA DILIGENZA - ESCLUSIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2116 COD.CIV..*
Ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod.civ., se e vero che il creditore o il danneggiato e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore e del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, e altrettanto vero che non puo esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad una attivita abnorme e piu onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro convenuto per il risarcimento del danno ex art.2116 cod.civ. non possa sottrarsi alla responsabilita adducendo che il lavoratore, a seguito di una nuova deliberazione da parte dell' istituto di previdenza - nella specie l'INPS - avrebbe potuto ottenere il riconoscimento dei periodi non coperti da contribuzione versando una maggiore aliquota).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)