Sez. L, Sentenza n. 6012 del 14/10/1983 (Rv. 430817 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NEL PROCESSO DEL LAVORO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NEL PROCESSO DEL LAVORO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - CRITERI.*
Ai fini della litispendenza nel processo del lavoro, per stabilire quale giudice รจ stato adito per primo, occorre avere riguardo non al deposito del ricorso, ma alla successiva notifica dello stesso, la quale soltanto determina la pendenza della lite. (V 1824/79, mass n 398200; (V 4454/77, mass n 388058; (Conf 634/78, mass n 389952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)