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Sez. L, Sentenza n. 634 del 11/02/1978 (Rv. 389952 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CAUSE DI LAVORO - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - RIFERIMENTO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389952-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CAUSE DI LAVORO - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - RIFERIMENTO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA.*

Ai fini della litispendenza nel processo del lavoro, per stabilire quale giudice e stato adito per primo, occorre aver riguardo alla notificazione, e non al deposito, del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)