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Sez. U, Sentenza n. 1307 del 08/02/1991 (Rv. 470837 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Imposta di registro o di successione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Estensione - Controversia di opposizione all'esecuzione per riscossione promossa ex R.D. n. 639 del 1910 - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470837-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria

In tema d'imposta di registro o di successione, la giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 1 e 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, riguarda tutte le controversie che attengano all'esistenza od entità dell'obbligazione tributaria ed include anche quelle che, con natura di opposizione all'esecuzione, insorgano avverso riscossione promossa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, dato che il rinvio alle disposizioni di tale ultimo decreto, contenuto nella disciplina di detti tributi, non comprende gli artt. 3 e 4 del decreto medesimo, circa la possibilità di proporre opposizione all'ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 45, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)