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Sez. U, Sentenza n. 5805 del 25/05/1995 (Rv. 492464 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Imposte ex art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972 - Tutela contro gli atti dell'ente impositore - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Opposizione ed ingiunzione di pagamento di imposta di registro - Inclusione - Ingiunzione emessa successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione impugnato dal contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492464-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

Con riguardo alle imposte elencate nell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quale l'imposta di registro, la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'ente impositore spetta, in via generale ed esclusiva, alle commissioni tributarie, anche quando si tratti di opposizione ad ingiunzione emessa successivamente alla notifica di avviso di liquidazione impugnato dal contribuente, e ancorché la doglianza del contribuente investa l'osservanza dei limiti percentuali entro i quali, in pendenza del giudizio tributario, o dopo la pronuncia della Commissione tributaria di primo grado, l'amministrazione delle finanze può emettere l'ingiunzione di pagamento, giacché anche in questo caso, ponendosi in discussione la legittimità della pretesa impositiva, la controversia rientra nell'ambito della competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)