Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 02/02/2011 (Rv. 616576 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Infrazione riconducibile ad attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa - Casi di impossibilità della contestazione immediata - Elencazione di cui all'art. 384 reg. cod. str. - Indicazione nel verbale di uno dei casi inseriti in detto elenco - Conseguenze - Apprezzamento del giudice sulla concreta possibilità di contestazione immediata - Esclusione - Sindacabilità della modalità di organizzazione del servizio da parte del giudice dell'opposizione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni del codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell'opposizione non può escludere l'impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.
Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)