diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11971 del 08/08/2003 (Rv. 565795 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Indicazione dell'impossibilità della contestazione ex art. 384 reg. es. cod. strada - Conseguenze - Legittimità della contestazione differita - Sindacabilità della modalità di organizzazione del servizio da parte del giudice dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565795-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)