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Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Tutela dell'unità familiare del rifugiato politico - Disciplina ex art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti applicativi - Presenza in Italia dei familiari - Necessità. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
Stato
decisa il 2021-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661981-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 relative al diritto al "mantenimento del nucleo familiare" del beneficiario di protezione internazionale devono intendersi riferite esclusivamente ai parenti che siano presenti sul territorio nazionale, mentre, in caso di parenti

residenti nel paese di origine o di provenienza del richiedente è applicabile la disciplina degli artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)