Sez. 1, Ordinanza n. 29527 del 15/11/2024 (Rv. 673133-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Estensione automatica dello status ai figli minori dei rifugiati - Esclusione - Artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE - Interpretazione - Tutela dei familiari - Protezione speciale.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La protezione internazionale non è automaticamente estesa ai figli minori o agli altri familiari del rifugiato o dell'avente diritto alla protezione sussidiaria né dalla legislazione nazionale, né dagli artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 9.11.2021, in C-91/20, che prevedono solo la possibilità, ma non l'obbligo, per i singoli Stati di operare il riconoscimento, a titolo derivato, dello status al fine del mantenimento dell'unità familiare, sicché, nulla avendo previsto il legislatore italiano, i familiari possono far ricorso solo alla protezione speciale.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)