Sez. 6, Sentenza n. 1360 del 07/06/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112668 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - OGGETTO DI TUTELA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - OGGETTO DI TUTELA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
La norma dell'art 515 cod pen non tutela soltanto il compratore, ma, inserita tra i delitti contro l'industria e il commercio, intende proteggere i principi di onesta e lealta che devono presiedere allo scambio dei beni, onde renderlo integro e sicuro con profittevoli risultati tanto per chi ne fa uso, quanto per il produttore. Essa e volta a tutelare anche l'interesse del produttore che, per il contegno ingannevole del commerciante e per la remora nelle vendite che puo seguire, veda ridotta la richiesta dei beni e parallelamente la spinta alla loro produzione. Pertanto, quando si verta nell'ipotesi di frode in commercio per avere il soggetto attivo, a richiesta di prodotto tutelato da brevetto, consegnato altro prodotto similare, il danno non si identifica soltanto con quello subito dall'acquirente, che puo essere anche insignificante, ma soprattutto nel pregiudizio arrecato al produttore. Il comportamento del colpevole, che consegna cosa qualitativamente diversa da quella pattuita o dichiarata, comporta il discredito del nome commerciale e un deprezzamento del marchio ed e, quindi, produttivo di conseguenze patrimoniali e non patrimoniali per l'industria che non possono farsi rientrare nella previsione attenuatrice dell'art 62 n 4 cod pen. nella Determinazione del danno confluiscono un complesso di elementi che, attraverso lo sfruttamento della rinomanza del nome e la sostituzione di altro prodotto similare, sono fonte di pregiudizio per la ditta titolare del nome e del marchio. Poiche persona offesa dal reato e non soltanto il consumatore, ma anche il produttore che subisce il danno, non tanto per la mancata vendita del proprio prodotto quanto per la minaccia del pregiudizio alla sua industria che e sempre considerevole, non puo, in tale ipotesi, venire in considerazione l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)