Sez. 6, Sentenza n. 1171 del 16/10/1970 Ud. (dep. 15/12/1970) Rv. 115959 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE -ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE -ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -INAPPLICABILITA.*
Oggetto della tutela penale in relazione al delitto previsto dall'art 515 cod pen e l'interesse concernente l'ordine economico che e alterato dalla frode, che costituisce una violazione della probita commerciale tutelato e quindi, oltre all'acquirente, anche il produttore, che per l'attivita ingannevole del commerciante, che consegni cosa diversa per qualita e provenienza da quella dichiarata o pattuita (cosiddetta frode qualitativa), puo subire pregiudizio in relazione alla commerciabilita del prodotto tutelato da marchio, con sensibili conseguenze economiche e di stima. In tale ipotesi, nella Determinazione dell'entita del danno confluiscono elementi di valutazione complessa (discredito del nome commerciale, deprezzamento del marchio), non limitata al valore del prodotto oggetto di un singolo episodio di fraudolenta somministrazione. Non e pertanto configurabile l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, che deve trovare il suo fondamento su dati sicuri e non solo probabili, obiettivi e sussidiariamente subiettivi, integranti l'estremo del danno patrimoniale di speciale tenuita. (Conf 112668, 112667, anno 1969 107532, 107226, 107132, anno 1968 105824, anno 1967 contra 111583, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)