Sez. L, Sentenza n. 9678 del 16/11/1994 (Rv. 488641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Disciplina anteriore all'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Imprese esercenti attività di locazione finanziaria ("leasing" di godimento e "leasing" traslativo) - Inquadramento come impresa intermedia nella circolazione dei beni - Conseguenze - Iscrizione del personale dirigente all'I.N.P.S. anziché all'I.N.P.D.A.I. - Obbligatorietà.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 alle imprese esercenti attività di locazione finanziaria, nelle forme sia del cosiddetto leasing di godimento che del cosiddetto leasing traslativo, non spetta la qualifica di impresa industriale, ex art. 2195 n. 1 cod. civ., bensì quella di impresa intermediaria nella circolazione dei beni ai sensi della previsione del n. 2 dello stesso articolo, e pertanto esse non sono ammesse al beneficio degli sgravi contributivi previsti per le sole imprese industriali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 17, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)