Sez. U, Sentenza n. 199 del 10/01/1992 (Rv. 475258 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese obbligate all' iscrizione dei propri dirigenti all'I.N.P.D.A.I. - Individuazioni - Criteri - Imprese di leasing di godimento o di leasing traslativo - Imprese intermediarie nella circolazione dei beni - Configurabilità - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 ed ai fini dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44), che prevede l' obbligatorietà dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. di tutti i dirigenti di aziende industriali, alle imprese esercenti attività di locazione finanziaria, nelle forme sia del cd. leasing di godimento che del cd. leasing traslativo, non spetta la qualifica di impresa industriale, ex art. 2195 n. 1 cod. civ., bensì quella di impresa intermediaria nella circolazione dei beni ai sensi della previsione del n. 2 dello stesso articolo, e pertanto esse, ai fini previdenziali, sono obbligate ad iscrivere il proprio personale dirigente (non includibile nella categoria indicata al secondo comma, lett. b), del citato art. 3 della legge n. 967 del 1953 come modificato dall'art. 4 della legge n. 44 de 1973) all'I.N.P.S. e non già all'I.N.P.D.A.I..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 17, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)