Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 24/09/2013 (Rv. 628358 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ | Nozione - Vendita di titoli del debito pubblico risultati falsi - Nullità - Esclusione - "Aliud pro alio" - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ
Ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., l'oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative. Pertanto, la vendita di titoli del debito pubblico negoziati come genuini che, una volta individuati, risultino essere falsi, non è nulla, ma è inadempiuta per consegna di "aliud pro alio", con la conseguenza che l'acquirente ha azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. verso l'alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)