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Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 09/11/2012 (Rv. 624376 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ | Vendita di opera d'arte - Erroneo presupposto, comune ai contraenti, della sua genuinità - Nullità del contratto per illiceità dell'oggetto - Esclusione - "Aliud pro alio" - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624376-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ

L'illiceità di cui all'art. 1346 cod. civ., da riferirsi alla prestazione, quale oggetto immediato del contratto e da valutare con riguardo al singolo atto di autonomia posto in essere dai privati, ricorre se la legge (una norma imperativa, o desumibile dai principi dell'ordine pubblico o del buon costume) escluda che il bene, individuato dalle parti, possa far parte dello specifico contratto concluso o costituire oggetto di commercio. Pertanto, la cessione di un'opera d'arte (nella specie, anteriore alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte) conclusa nell'erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinità, non configura un contratto nullo per illiceità dell'oggetto, ma una vendita di "aliud pro alio", che legittima l'acquirente a richiedere, nell'ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Legge 20/11/1971 num. 1062 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)