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Sez. 1, Sentenza n. 1992 del 27/06/1953 (Rv. 880279 - 01)

MARCHIO - AZIONI IN MATERIA DI MARCHI - COMPETENZA PER TERRITORIO.
Stato
decisa il 1953-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880279-01

MARCHIO - AZIONI IN MATERIA DI MARCHI - COMPETENZA PER TERRITORIO.

A norma degli artt. 56 e 57 R.d. 21 giugno 1942, n. 929, le azioni in materia di marchi si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del contenuto; ma quando diritto dell'attore, esse possono proporsi anche davanti alla autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. Pertanto, quando l'Azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un brevetto trovi la sua fonte in fatti lesivi del diritto dell'attore, e di questi o per questi si chieda anche la soppressione o il risarcimento dei danni, sicché oltre e in aggiunta a quella prima Azione, altra o più altre se ne sperimentino, come quelle, per es.; di contraffazione di marchio o di responsabilità per concorrenza sleale, l'attore ha la facoltà di adire a sua scelta, il forum rei, ovvero il forum commissi delicti.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)