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Sez. U, Sentenza n. 5425 del 13/05/1993 (Rv. 482324 - 01)

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Beni degli stati stranieri (o degli enti pubblici operanti per il perseguimento dei fini degli stessi stati) - Esenzione da misure cautelari ed esecutive nell'ordinamento del foro - Limiti - Giurisdizione italiana relativa alle misure suddette - Esercizio - Preventiva autorizzazione del Ministro della Giustizia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482324-01

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali

L'esenzione dei beni degli stati stranieri (o degli enti pubblici che operino per il perseguimento dei fini degli stessi stati) da misure cautelari ed esecutive nell'ordinamento del foro è circoscritta ai beni impiegati nell'esercizio di funzioni sovrane o destinati a scopi pubblici degli stati stessi, non estendendosi ai beni (nella specie, un immobile condotto in locazione dalla Giamahiria Lybia Arab Airlines) adoperati per attività imprenditoriali di trasporto di persone o cose, dovendosi, peraltro, escludere che l'esercizio della giurisdizione italiana relativa alle misure suddette implichi, comunque, la necessità di preventiva autorizzazione del Ministro della Giustizia, venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa norma di previsione (di cui alla legge 15 luglio 1926 n. 1623), pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 329 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1926 num. 1623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)