Sez. U, Sentenza n. 173 del 12/01/1996 (Rv. 495323 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Azione esecutiva o cautelare su beni appartenenti a detti Stati o a loro enti pubblici - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a pignoramento di somme di denaro di un conto intestato alla "Navy Reseace and Service Support".
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Per effetto dei principi di immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, fissati dal diritto internazionale consuetudinario (a cui rinvia l'art. 10 della Costituzione), non sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'azione esecutiva o cautelare su beni appartenenti a detti Stati o a loro enti pubblici, ove si tratti di beni destinati all'esercizio delle loro funzioni sovrane o, comunque, dei loro fini pubblicistici; mentre tale giurisdizione deve essere affermata ove i beni medesimi siano destinati ad attività commerciali o, in genere, privatistiche (nella specie, il pignoramento aveva avuto ad oggetto somme di denaro di un conto intestato alla Navy Reseace and Service Support ed il giudice del merito, avendo accertato che esso era alimentato prevalentemente da fondi governativi stanziati direttamente dal congresso degli Stati Uniti d'America e solo in minima parte da rimesse provenienti da attività economiche proprie della Navy Reseace, aveva esclusa la giurisdizione del giudice italiano. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato l'impugnata sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)