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Sez. 2, Sentenza n. 716 del 30/01/1980 (Rv. 404158 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404158-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - PRESUPPOSTI.*

Poiche il giuramento decisorio costituisce un mezzo che l'ordinamento mette a disposizione dei litiganti al fine di troncare, in tutto o in parte, la lite, mediante il supremo appello che uno di essi fa alla coscienza dell'avversario, il giudice, prima di procedere alla decisione della controversia mediante la valutazione del materiale probatorio raccolto in ordine alla stessa circostanza oggetto del giuramento deferito da una parte, deve accertare se la formula di questo abbia carattere decisorio e se sussista ogni altro requisito previsto dalla legge per l'ammissione di tale mezzo istruttorio. (nella specie, trattavasi di giuramento decisorio deferito dallo appellante in Sede di precisazione delle conclusioni). (V 43/72, mass n 355722; (V 1150/68, mass n 332633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)