Sez. 3, Sentenza n. 43 del 08/01/1972 (Rv. 355722 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO SUPPLETORIO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO SUPPLETORIO.*
Una volta ammesso e prestato il giuramento (nella specie, suppletorio), il giudice e vincolato alle sue risultanze, in base alle quali deve, prescindendo da ogni altra valutazione, ritenere senz'altro provato il fatto che ne sia stato oggetto (nella specie, accordo sull'anticipata risoluzione di un contratto d'affitto). (V 3353'68, mass n 336373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)