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Sez. 5 - , Sentenza n. 19572 del 04/08/2017 (Rv. 645294 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Soggetto passivo dell'imposta - P.A. che ha realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645294-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, la P.A. che abbia realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, di per sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà, come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)