Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1964
Massime (1)
Massima n. 2043
- Elezioni amministrative
- T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82
- Preteso contrasto con gli artt. 101 102 104 105 e 106 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 D. (Sollevata nel corso di un giudizio in materia d'elezioni comunali la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con le sentenza n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono rispettivamente seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 22, 23, 100 e 151 del 1963 ed 8 del 1964, ha dichiarato non fondata tale questione in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione). - S. nn. 92/1962, 6/1963; O. nn. 120/1962, 22/1963, 23/1963, 100/1963, 151/1963 e 8/1964.
Norme impugnate
- art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio comunale di Mordano sulla richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
punto 2
Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del 1963, 22 del 1963,100 del 1963,151 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione, con la deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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