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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 100 del 1963

Decisione
decisa il 1963-06-06, depositata il 1963-06-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:100
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1882

  • Elezioni
  • Elezioni amministrative
  • Contenzioso elettorale
  • Attribuzioni giurisdizionali dei consigli comunali
  • Art. 82 T.U. n. 570 del 1960
  • Preteso contrasto con gli artt. 102, 103 della costituzione
  • Questione già decisa con sentenza nel senso della infondatezza
  • Riproposizione
  • Manifesta infondatezza. (costituzione, artt. 102 e 103; T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82).
Leggi la massima
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezioni comunali la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi art. 102 e 103, oltreché all'art. 104 della Costituzione.

Norme impugnate

  • art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.16 maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorsi di Antonio Mario Macchione, iscritte ai nn. 39 e 40 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963. Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con due deliberazioni del 4 maggio 1962 il Consiglio comunale di Joppolo, su ricorsi di Antonio Mario Macchione, ha proposto, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi artt. 102 e 103, oltreché all'art. 104, della Costituzione; che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le deliberazioni di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze