Sez. U, Sentenza n. 2081 del 04/05/1989 (Rv. 462661 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SACERDOTE - ASSISTENZA RELIGIOSA AI RICOVERATI DI UN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SACERDOTE - ASSISTENZA RELIGIOSA AI RICOVERATI DI UN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Lo stabile inserimento di un sacerdote nell'ambito della organizzazione di un ente ospedaliero, per l'espletamento, dietro retribuzione e con vincolo di subordinazione gerarchica, di assistenza religiosa ai ricoverati, è idoneo a costituire un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della pertinenza di dette mansioni rispetto ai compiti istituzionali dell'ente medesimo (artt. 19 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 35 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128). (V 2366/86, mass n 445491).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 19, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 35, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)