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Sez. U, Sentenza n. 2366 del 05/04/1986 (Rv. 445491 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ SACERDOTALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445491-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ SACERDOTALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

La prestazione di attività sacerdotale (consistente nella predicazione, nella celebrazione di messe, nella somministrazione di sacramenti) - comportando l'esplicazione di energie psichiche ed intellettive ed essendo suscettibile di valutazione economica - ben può costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato ove - anziché avvenire in adempimento dei doveri connessi allo status di sacerdote e di religioso, nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza e con l'intento, espresso o tacito, di gratuità - sia svolta, continuativamente ed in cambio di un corrispettivo, alle dipendenze di un terzo il cui potere di controllo, attesa la peculiarità della prestazione professionale del sacerdote, riguarda necessariamente, non il contenuto della prestazione stessa, ma solo le modalità estrinseche del suo disimpegno. Ne consegue che, ove un sacerdote venga dall'Inail stabilmente inserito nella propria organizzazione, contro la corresponsione di una retribuzione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, tra i quali rientra - oltre la prestazione di cure mediche ai ricoverati - anche l'assistenza religiosa ai medesimi, si costituisce un rapporto di pubblico impiego anche in Mancanza di un formale atto di nomina, rapporto la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo. (V 5324/84, mass n 437045; (V 5002/83, mass n 429880; (V 2987/82, mass n 420896; (V 1191/79, mass n 397409; (V 1624/78, mass n 391020).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)