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Sez. L, Sentenza n. 862 del 01/02/1988 (Rv. 457248 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457248-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbiano carattere periodico, restando invece fuori dalla previsione legislativa le prestazioni rateizzate di un unico debito. Tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa solutoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono quelle relative alla retribuzione e ad altri emolumenti accessori (da pagarsi ad anno o in termini più brevi), con la conseguenza che la prescrizione quinquennale ai sensi del n. 4 del citato articolo, la quale decorre dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, opera anche per i diritti al compenso per lavoro straordinario e all'indennità di trasferta per le prestazioni rese nel periodo a cui la retribuzione si riferisce. (V 6615/82, mass n 424254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)