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Sez. L, Sentenza n. 6614 del 23/07/1996 (Rv. 498689 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Spettanze per lavoro straordinario - Inclusione - Riferimento alle prestazioni eseguite nell'arco di tempo corrispondente agli ordinari periodi di paga - Necessità.
Stato
decisa il 1996-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498689-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

Per il disposto dell'art. 2948 cod. civ., secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, rientrano in tale categoria le spettanze per lavoro subordinato e, tra esse, quelle per lavoro straordinario, con riferimento a ciascuna prestazione compiuta nell'arco di tempo corrispondente ai vari periodi di paga del lavoro ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)