Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005 (Rv. 585737 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Contratto di leasing - Diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento - Possibilità di esercizio del diritto - Riferimento temporale - Primo inadempimento - Rilevanza - Canoni - Mancato pagamento - Decorrenza - Dalle singole scadenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di prescrizione del diritto alla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, il termine decennale ordinario decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla data del verificarsi del primo inadempimento, mentre il termine di prescrizione del credito per canoni locativi decorre, trattandosi di prestazioni autonome, distinte e periodiche, dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)