diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 635 del 27/01/1996 (Rv. 495591 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Diritto di risolvere il contratto in forza della clausola risolutiva espressa - Prescrizione - Decorrenza -.
Stato
decisa il 1996-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495591-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il diritto potestativo di risolvere il rapporto, in conseguenza dell'inadempimento di una parte, quando sia prevista la clausola risolutiva espressa, diritto che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa (art. 1456, secondo comma, cod. civ.), è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l'inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 cod. civ., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456 com. 2, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)