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Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 23/02/1999 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 213512 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Militare in libera uscita - Allontanamento - Diserzione impropria - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213512-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE

L'istituto della libera uscita - come è testimoniato dalle modifiche normative che hanno soppresso l'obbligo di indossare la divisa e di permanere nell'ambito del presidio - non è più connotato dalla esistenza di un perdurante dovere di reperibilità e disponibilità nei confronti del reparto, né da un collegamento spaziale o funzionale con il servizio o con l'ente di appartenenza. Il militare in libera uscita deve pertanto considerarsi, agli effetti di quanto previsto dall'art.148 c.p.m.p., legittimamente assente dal servizio e non già in servizio alle armi, con la conseguenza che potrà essere chiamato a rispondere del reato di diserzione impropria soltanto in presenza dei presupposti previsti dall'art.148, n.2, c.p.m.p. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta giustificata l'assenza dovuta ad uno stato di malattia tempestivamente portato a conoscenza della autorità militare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)