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Sez. 1, Sentenza n. 5775 del 20/04/1999 Ud. (dep. 07/05/1999) Rv. 213239 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Diserzione propria e impropria - Elementi distintivi - Militare in libera uscita - Allontanamento - Diserzione impropria - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213239-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE

Il reato di diserzione si realizza nella forma propria, che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione, o nella forma impropria che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giustificato motivo, nei giorni successivi a quello prefisso. L'elemento distintivo tra le due ipotesi consiste, dunque, nella diversa posizione dell'agente al momento iniziale dell'assenza: nel primo caso il militare è presente in servizio, mentre nel secondo caso egli è legittimamente assente, e la assenza diventa illegittima per il suo protrarsi oltre il quinto giorno senza giusto motivo. Il militare in libera uscita deve essere considerato a tutti gli effetti legittimamente assente dal servizio, tanto più che i nuovo regolamento di disciplina militare approvato con DPR 545/1986 ha assimilato i militari in libera uscita a quelli in permesso o in licenza con identico "status" di autorizzati ad allontanarsi dal reparto. Pertanto, poiché la libera uscita del militare integra una ipotesi di legittima assenza dal reparto, l'allontanamento del reparto per oltre cinque giorni va ritenuto diserzione impropria, con la conseguente possibilità di applicazione della causa esimente del giusto motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., DPR 18/07/1986 num. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)