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Sez. L, Sentenza n. 301 del 11/01/2001 (Rv. 543045 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina - Termini di prescrizione decennale già in vigore prima della modifica normativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 12, Legge 29/02/1988 num. 49 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)