Sez. L, Sentenza n. 1372 del 29/01/2003 (Rv. 560129 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Applicabilità del termine ordinario - Denuncia da parte del lavoratore all'INPS - Sufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)