Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160346 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NOZIONE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - FATTISPECIE: MANCATA INDICAZIONE DEL LUOGO DEL COMMESSO REATO AGEVOLMENTE DESUMIBILE DAL DECRETO DI CITAZIONE.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NOZIONE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - FATTISPECIE: MANCATA INDICAZIONE DEL LUOGO DEL COMMESSO REATO AGEVOLMENTE DESUMIBILE DAL DECRETO DI CITAZIONE.*
Perché sussista la nullità della contestazione dell'accusa, ai sensi dell'art. 412 cod. proc. pen., non è sufficiente che ricorra una qualsiasi imprecisione o incertezza in relazione ai fatti contestati, ma è necessario invece che vi sia incertezza assoluta sui fatti determinanti l'imputazione, tale da arrecare un pregiudizio serio e reale al diritto di difesa personale e tecnico dell'imputato. Non ricorre, pertanto, siffatta nullità quando, contestata regolarmente la materialità dei fatti, l'omissione riguardi elementi marginali oppure circostanze agevolmente desumibili dagli Atti processuali o riferentisi, in modo chiaro e sicuro, ad eventi già conosciuti dal giudicabile. (nella specie, la mancata indicazione della località in cui venne commesso un furto era agevolmente desumibile dallo stesso decreto di citazione, recante la indicazione dell'abitazione del derubato). (Conf mass n 152913; (Conf mass n 151915; (Conf mass n 142719; (Conf mass n 134679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)