Sez. L, Ordinanza n. 20427 del 23/07/2024 (Rv. 672070-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pubblico impiego contrattualizzato - Pagamento di emolumenti in misura maggiore - Azione di ripetizione di indebito - Mancanza originaria della causa solvendi - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento - Sussistenza - Dalle successive verifiche datoriali - Esclusione - Fattispecie. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)