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Sez. 3, Sentenza n. 24628 del 03/12/2015 (Rv. 638043 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pagamento - Titolo negoziale - Sopravvenuto difetto di causa - Accertamento giudiziale - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza - Fattispecie in tema di contratto preliminare.
Stato
decisa il 2015-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638043-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della "causa solvendi" sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo. (Principio affermato in relazione ad un caso in cui era stata richiesta la ripetizione della somma corrisposta, in conto-prezzo, in occasione della stipula di un contratto preliminare, successivamente rimasto inadempiuto e i cui effetti contrattuali erano venuti meno all'esito del giudicato formatosi nel giudizio introdotto ex art. 2932 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)