Sez. 2, Sentenza n. 9742 del 22/06/1973 Ud. (dep. 27/12/1973) Rv. 125850 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - TRUFFA CONTRATTUALE - DOLO INIZIALE - SUFFICIENZA - FALSA DICHIARAZIONE DI ESSERE IN GRADO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE - RAGGIRO - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - TRUFFA CONTRATTUALE - DOLO INIZIALE - SUFFICIENZA - FALSA DICHIARAZIONE DI ESSERE IN GRADO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE - RAGGIRO - SUSSISTENZA.*
Nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato e costituito dal dolo iniziale, quello cioe che influendo sulla volonta negoziale di uno dei contraenti, rivela nel contratto la sua intima natura di finalita ingannatoria. Di conseguenza, la falsa dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l' iter formativo del contratto, e elemento idoneo a costituire il raggiro necessario per la sussistenza del predetto delitto. (Conf 119987, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)