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Sez. 2, Sentenza n. 542 del 28/04/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119987 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - TRUFFA CONTRATTUALE - DOLO INIZIALE - SUFFICIENZA - FALSA DICHIARAZIONE DI ESSERE IN GRADO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE - COSTITUISCE RAGGIRO.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119987-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - TRUFFA CONTRATTUALE - DOLO INIZIALE - SUFFICIENZA - FALSA DICHIARAZIONE DI ESSERE IN GRADO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE - COSTITUISCE RAGGIRO.*

In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato e costituito da dolo iniziale, quello, cioe, che influendo sulla volonta negoziale dell'altra parte, rivela nel contratto la sua intima natura di finalita ingannatoria. La falsa dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, e elemento idoneo a costituire il raggiro necessario per la sussistenza del predetto reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)