Sez. 1, Sentenza n. 2724 del 09/10/1974 (Rv. 371189 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - GIUDIZIO DI NULLITA E GIUDIZIO DI DIVORZIO - AUTONOMIA - PREGIUDIZIALITA DEL PRIMO RISPETTO AL SECONDO - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO IN ATTESA DELL'ESITO DI QUELLO SULLA NULLITA - INAMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - GIUDIZIO DI NULLITA E GIUDIZIO DI DIVORZIO - AUTONOMIA - PREGIUDIZIALITA DEL PRIMO RISPETTO AL SECONDO - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO IN ATTESA DELL'ESITO DI QUELLO SULLA NULLITA - INAMMISSIBILITA.*
La domanda rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullita del matrimonio e quella diretta allo scioglimento del matrimonio medesimo, ovvero alla cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, ai sensi della legge primo dicembre 1970 n 898, riguardano il vincolo matrimoniale sotto aspetti giuridici diversi e si fondano su distinti ed autonomi motivi e presupposti. Pertanto, considerata la diversa efficacia ed incidenza temporale dei due tipi di pronunzia richiesti rispettivamente al giudice, deve ritenersi che fra i due giudizi aventi ad oggetto le domande predette non sussista quel caratteristico rapporto di pregiudizialita che soltanto potrebbe giustificare, ai sensi dell'art 295 cod proc civ la sospensione necessaria del procedimento di divorzio sino alla decisione del processo di nullita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1929 num. 847 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)