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Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 09/08/1977 (Rv. 387262 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO ALLA NULLITA DI TALE MATRIMONIO PENDENTE DINANZI AD UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO E GIUDIZIO RELATIVO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI ESSO - IDENTITA - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI NULLITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387262-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO ALLA NULLITA DI TALE MATRIMONIO PENDENTE DINANZI AD UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO E GIUDIZIO RELATIVO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI ESSO - IDENTITA - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI NULLITA - AMMISSIBILITA.*

Tra il giudizio relativo alla nullita del matrimonio canonico, pendente davanti ad un tribunale ecclesiastico, e quello riguardante la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, di pregiudizialita non esiste alcuna ipotesi di identita ex art 797 n 6 cod proc civ o comunque, in quanto il primo, nel suo petitum, tende ad una pronuncia dichiarativa con effetti ex tunc (anche se per la produzione di tali effetti nello ordinamento italiano sia necessaria la delibazione, prevista dallo art 17 della legge 27 maggio 1929 n 847) e fonda la sua causa petendi su un vizio genetico del vincolo matrimoniale, che lo rende invalido; il secondo ha natura costitutiva e fonda la sua causa petendi su fatti, previsti tassativamente dalla legge 1 dicembre 1970 n 898, che, sopravvenendo nel corso del rapporto matrimoniale, sono idonei a determinare la cessazione degli effetti civili del vincolo, canonicamente contratto, con effetti ex nunc. Pertanto, la pendenza di un giudizio riguardante la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico, non impedisce la delibazione della sentenza definitiva di nullita del matrimonio, pronunciata da un tribunale ecclesiastico. (Conf 2724/74, mass n 371189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 6, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)