Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011 (Rv. 619968 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Azioni di rendiconto e di pagamento del saldo - Legittimazione attiva di ciascun coerede - Sussistenza - Fondamento - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi - Esclusione.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione, senza che siano ravvisabili, in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di iniziativa che non può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo specifica dimostrazione in contrario da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)