Sez. 2, Sentenza n. 5720 del 13/11/1984 (Rv. 437401 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - DISTINZIONE DELLA AZIONE DI RENDICONTO DALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE ED EFFETTI - SCISSIONE DELLE RELATIVE DOMANDE.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - DISTINZIONE DELLA AZIONE DI RENDICONTO DALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE ED EFFETTI - SCISSIONE DELLE RELATIVE DOMANDE.*
Tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire Obbligo a sè stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l'Azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che - tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.) - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti. (V 1066/83, mass n 425852; (V 4442/80, mass n 408317; (V 1890/80, mass n 405507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)