Sez. 1, Sentenza n. 7801 del 03/08/1990 (Rv. 468540 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A VALUTAZIONI ESTIMATIVE - NOZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A VALUTAZIONI ESTIMATIVE - NOZIONE.*
Le questioni di fatto relative a valutazioni estimative che l'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel rispetto dei principi fissati con l'art. 10 della legge delega n. 825 del 1971, sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, sono esclusivamente le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile, o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo, e non anche quelle che investono le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, od in genere, l'ambito di applicazione di una determinata norma. Non esula pertanto dal Sindacato della predetta commissione l'accertamento della sussistenza in un "verbale di definizione" sottoscritto dal contribuente delle caratteristiche di Forma e di contenuto necessarie a rendere definitivo lo imponibile concordato ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 645 del 1958. (Conf 3929/87, mass n 452781 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)