Sez. 1, Sentenza n. 3929 del 23/04/1987 (Rv. 452781 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - NOZIONE DI QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - NOZIONE DI QUESTIONI DI FATTO RELATIVE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
Le questioni di fatto relative a mera valutazione estimativa, le quali, in Sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, si sottraggono alla cognizione della commissione centrale (art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od in genere della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Pertanto, non esula dal Sindacato della predetta commissione centrale la questione diretta a stabilire la invocabilità dell'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, al fine di presumere che le somme ricavate da una vendita immobiliare siano state impiegate e siano produttive di un reddito tassabile. (V 5250/85, mass n 442529; (V 2871/85, mass n 440621; (V 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)