Sez. 3, Sentenza n. 6096 del 19/12/1978 (Rv. 395913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - FATTISPECIE (CERTIFICATO COMPROVANTE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE DI UNA PARTE PER NON ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL DISTRETTO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - FATTISPECIE (CERTIFICATO COMPROVANTE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE DI UNA PARTE PER NON ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL DISTRETTO).*
Il legislatore, con l'espressione "nullita della sentenza impugnata", agli effetti della deroga al divieto di deposito in Cassazione di Atti e documenti prodotti nei precedenti gradi del processo, di cui all'art 372 cod proc civ, si riferisce alle nullita, in senso stretto, che inficiano direttamente il provvedimento giudiziale (quali quelle previste dagli artt 156 cpv, 158 e 161 cod proc civ) e non anche a quelle che, senza derivare direttamente dai vizi della sentenza, siano effetto di altre nullita, che inficiano il procedimento. (nella specie, la Corte non ha ammesso la produzione di un certificato comprovante il difetto di rappresentanza del procuratore di una parte, non iscritto nell'albo del distretto cui apparteneva l'autorita giudiziaria avanti a cui si era svolto il giudizio d'appello). (Conf 2890/76, mass n 381645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)