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Sez. 1, Sentenza n. 2890 del 22/07/1976 (Rv. 381645 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - DOCUMENTI RELATIVI ALLA NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381645-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - DOCUMENTI RELATIVI ALLA NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il legislatore con la espressione 'nullita della sentenza impugnatà agli effetti della deroga al divieto del deposito in Cassazione di Atti e documenti prodotti nei precedenti gradi del processo, di cui all'art 372 cod proc civ, si riferisce alla nullita stricto sensu che inficiano direttamente il provvedimento giudiziale (quali quelle previste dagli art 156 cpv, 158 e 161 cod proc civ) e non anche a quelle che, senza derivare direttamente dai vizi della sentenza, siano effetto di altre nullita che inficiano il procedimento. (nella specie la suprema Corte non ha ammesso in Sede di legittimita il deposito della copia dell'atto riassuntivo del giudizio di rinvio non esibita dinanzi al giudice del merito dalla parte convenuta rimasta contumace, la quale con ricorso per Cassazione intendeva far valere la nullita dell'atto in questione per difetto di rappresentanza del procuratore legale non iscritto nell'albo del distretto cui apparteneva l'autorita giudiziaria avanti alla quale si era svolto il giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)