Sez. 6, Sentenza n. 2807 del 05/07/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202046 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Descrizione sommaria del fatto - Caratteri - Indicazione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere
In materia di misure cautelari personali, la descrizione sommaria del fatto richiesta dall'art. 292, lettera b), cod. proc. pen., sta ad indicare che la precisazione deve essere sintetica e schematica, senza alcuna specificazione degli elementi di dettaglio, risultando così sufficiente che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, la cui compiuta enunciazione è riservata alla fase dibattimentale, nella quale ha luogo la "plena cognitio".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)