Sez. 5, Sentenza n. 134 del 15/01/1997 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 207258 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Riferimento alle inchieste del pubblico ministero - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Il requisito della "descrizione sommaria del fatto", richiesto a pena di nullità dell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., può non solo risultare "per relationem" dalla richiesta del pubblico ministero, che viene incorporata nel provvedimento del giudice, ma anche essere indicato senza particolari specificazioni, ma in maniera sufficiente perché l'indagato sia in grado di conoscere il fatto per il quale gli è stata applicata la misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)